Dare una risposta alla domanda di prima accoglienza di cittadini stranieri che richiedono protezione internazionale nel territorio della provincia di Arezzo. È questo l’obiettivo che si prefigge il Raggruppamento temporaneo d’imprese 100fiori.
Una realtà nata nel marzo del 2015 e, ad oggi, formata da Consorzio Isola che non c’è, Arci, Consorzio Comars, Oxfam Italia Intercultura, Associazione Pronto Donna onlus e La Tappa.
Comincia dunque il viaggio di Un paese per tutti alla scoperta dell’operato di questa grande rete di associazioni, con un ciclo di 5 puntate interamente dedicate al funzionamento del meccanismo di prima accoglienza.
In primo piano le storie di chi è scappato dal proprio Paese di origine a causa della guerra o di violenze e cerca adesso un futuro migliore. L’appuntamento con il format di TSD che racconta percorsi di integrazione e solidarietà andrà in onda questa sera, alle 20, sul canale 85 del digitale terrestre. La nuova rubrica dell’emittente di piazza San Domenico, realizzata in collaborazione con B.AND, l’agenzia di comunicazione di Rete Koinè, è visibile anche in streaming all’indirizzo www.tsdtv.it/live.
Da www.cartadiroma.org
Un richiedente asilo è colui che è fuori dal proprio paese e presenta, in un altro stato, domanda di asilo per il riconoscimento dello status di rifugiato in base alla Convenzione di Ginevra sui rifugiati del 1951, o per ottenere altre forme di protezione internazionale. Fino al momento della decisione finale da parte delle autorità competenti, il richiedente asilo ha diritto di soggiorno nel paese competente per l’esame della sua domanda, anche se è arrivato senza documento e in modo irregolare.
La definizione del termine rifugiato si trova nella Convenzione di Ginevra del 1951 sullo status dei rifugiati, di cui l’Italia è uno dei 147 Paesi che l’hanno firmata. Nell’articolo 1 della Convenzione il rifugiato viene definito come una persona che: ‘temendo a ragione di essere perseguitato per motivi di razza, religione, nazionalità, appartenenza a un determinato gruppo sociale od opinioni politiche, si trova fuori del paese di cui ha la cittadinanza, e non può o non vuole, a causa di tale timore, avvalersi della protezione di tale paese’. Lo status di rifugiato viene quindi riconosciuto alle persone che si trovano nella condizione prevista dalla Convenzione, cioè a chi ha un ragionevole timore di poter essere, in caso di rimpatrio, vittima di persecuzione. Rientrano nel termine “persecuzione” determinati atti, che per loro natura o frequenza, rappresentano una violazione grave dei diritti umani fondamentali, e sono perpetrati per motivi di razza, religione, nazionalità, opinione politica o appartenenza ad un determinato gruppo sociale.